Alto contrasto
Sulla base del principio dell’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario, la Comunità Economica Europea (ora Comunità Europea) ha fissato delle norme metrologiche univoche da applicare nella produzione e commercializzazione di imballaggi preconfezionati, e cioè:
Le principali disposizioni, in vigore per i prodotti (liquidi / non liquidi, alimentari / non alimentari) imballati in quantità determinate in assenza dell'utente, sono contenute principalmente nelle seguenti direttive comunitarie:
Le suddette direttive sono state trasposte nell’ordinamento nazionale mediante i provvedimenti riportati di seguito:
I produttori italiani di imballaggi preconfezionati che commercializzano i propri prodotti esclusivamente sul territorio nazionale, possono - in alternativa alle disposizioni CE - applicare la normativa nazionale sugli imballaggi preconfezionati. In questo caso non possono però applicare il marchio di conformità CE ("e"). I provvedimenti legislativi nazionali più importanti sono il D.P.R. 26.05.1980, n. 391 ed il D.M. 01.08.1985 (sigla identificativa del lotto di appartenenza).