Alto contrasto
Per gli alimenti preconfezionati le informazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta. (si veda il Reg 1169/2011/UE Art. 12, comma 2)
I prodotti preconfezionati sono prodotti che soddisfano le seguenti condizioni:
Non sono alimenti preconfezionati gli alimenti confezionati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta (ad es. il formaggio già porzionato in vendita nei supermercati)
(Vedi il Reg 1169/2011/UE, Art.2, comma 2, lettera e).
Per i prodotti solidi le informazioni di cui sopra possono essere calcolate con Food Label Check.
La denominazione di vendita corrisponde alla denominazione definita dal legislatore o prescritta dal diritto di consuetudine e va distinta dalle descrizioni di vendita commerciali con le quali i commercianti distinguono i loro prodotti dagli altri.
A livello europeo sono richieste informazioni supplementari alla denominazione di vendita concernenti lo stato fisico del prodotto o il trattamento che esso ha subito.
Gli Stati membri possono standardizzare prodotti alimentari attraverso la propria legislazione prevedendo l’utilizzo obbligatorio di determinati ingredienti o l’impiego di specifici processi di trasformazione. Se il prodotto non corrispondesse ai requisiti della normativa, andrà commercializzato con una denominazione diversa. Qualora un prodotto non sia definito né da parte dell’Unione Europea, né da parte dello Stato membro, è comunque fornita una denominazione commerciale abituale o una descrizione. L’uso di marchi o nomi commerciali non è sufficiente.
Le facilitazioni si applicano quando un alimento è commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale o quando è destinato ad essere distribuito ai fornitori di servizi alimentari che lo prepareranno, trasformeranno, divideranno o sezioneranno.
Le informazioni obbligatorie dei prodotti alimentari, per questi prodotti, possono essere inclusi nei documenti commerciali anziché sull’imballaggio. In questi casi è necessario garantire che:
(si veda il Reg 1169/2011/UE, Art. 8, comma 7)
Informazioni obbligatorie