Alto contrasto
Nel caso di prodotti alimentari sfusi o divisi in piccole unità le informazioni obbligatorie devono essere riportate su un supporto facilmente accessibile e riconoscibile dai consumatori.
Per alimenti sfusi si intende i prodotti alimentari:
D.lgs 15 dicembre 2017 n. 231, Art 19 comma 1; Reg UE 1169/2911, Art 2, comma 2, lettera e ed Art. 44, comma 1.
Le informazioni obbligatorie possono essere riportate su:
Il cartello o supporto recante le informazioni di vendita deve essere esposto nei comparti di vendita dei prodotti.
Le informazioni che vanno riportate sul cartello sono le seguenti:
Per gli alimenti solidi composti da diversi ingredienti, le informazioni di cui sopra possono essere calcolate con Food Label Check.