Alto contrasto
Il decreto del Ministro numero 93/2017 ha previsto con l'articolo 5, comma 2 che i soggetti interessati nella misurazione possano richiedere alla Camera di commercio competente per territorio l’esecuzione di controlli in contraddittorio, per valutare l’idoneità di uno strumento in servizio.
Sono sottoponibili a controllo in contraddittorio tutti gli strumenti di misura utilizzati per le seguenti finalità:
Il titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. Per titolare dello strumento si intende la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.
A differenza della verificazione periodica, il controllo non avviene secondo periodicità predefinite, ma può essere richiesta ogni qualvolta una parte interessata nella misurazione ritenga necessario verificare lo strumento in uso.
Gli importi sono a carico del soggetto richiedente in caso di esito positivo del controllo (articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro numero 93/2018), in caso di esito negativo è a carico del titolare dello strumento. La relativa fattura ed avviso di pagamento tramite PagoPA verrà emessa a controllo in contraddittorio avvenuto.
Per l’esecuzione del controllo in contraddittorio si ricorrerà al proprio laboratorio dell'Ufficio metrico della Camera di commercio, se idoneo, o ad un organismo di verifica. In data concordata verranno eseguite le prove in contraddittorio e successivamente l'ispettore dell'Ufficio metrico che presenzia e coordina le stesse, rilascerà una relazione con gli esiti del contraddittorio.
Per gli strumenti non verificabili sul posto d'installazione e che quindi dovranno essere rimossi (per esempio contatore energia elettrica, contatore gas, contatore del calore, contatore acqua) il richiedente dovrà presentare all'Ufficio metrico della Camera di commercio una richiesta di rimozione in loco. Il personale dell'Ufficio metrico concorderà una data con gli interessati e presenzierà alla rimozione dello strumento.
Le richieste possono essere inviate per posta ordinaria o raccomandata, e-mail o PEC.
Il controllo in contraddittorio è effettuato dall'Ufficio metrico della Camera di commercio di Bolzano, se idoneo, o sotto la sua sorveglianza un organismo di verifica come definito nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro numero 93/2017.
L'Ufficio metrico garantisce la rimozione dello strumento entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta e l’emissione della relazione finale entro 30 giorni dalla richiesta di controllo in contraddittorio o se con data posteriore, dalla data della controfirma del preventivo. Quest’ultimo termine, potrà essere sospeso ai sensi dell’articolo 6, comma c) della legge 241/1990, per un massimo di 90 giorni, nel caso in cui l'eventuale organismo di verifica incaricato non dovesse fornire disponibilità immediata all’esecuzione delle prove.
Nell’apposita sezione modulistica dell'Ufficio metrico è pubblicata la relativa modulistica da utilizzare.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito del controllo in contraddittorio le parti interessate potranno avanzare ricorso al Segretario Generale della Camera di commercio di Bolzano. In questo caso può essere consultato l'ufficio competente del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma.