Alto contrasto
La disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa riguarda la tutela degli operatori economici - vale a dire delle imprese e dei liberi professionisti e di chiunque agisce in nome e per conto loro - dalla pubblicità ingannevole o comparativa illecita effettuata da altri professionisti.
Il concetto di pubblicità è inteso in senso ampio: si intende qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività di impresa allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi.
La norma chiarisce che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
In particolare la norma fa riferimento al principio della trasparenza: la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed é vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
È vietata inoltre, la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa che non soddisfa le condizioni prescritte dalla legge.
Per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che in qualunque modo è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.
Per determinare se la pubblicità è ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi e in particolare:
È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Inoltre è considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza oppure abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Per pubblicità comparativa si intende qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente.
La pubblicità comparativa è consentita se soddisfa le seguenti condizioni:
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145
Consultazione della normativa di riferimento: www.normattiva.it
La pubblicità ingannevole e comparativa