Alto contrasto
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto negoziato a distanza o fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
Gli obblighi di informazione precontrattuali si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
Per i contratti conclusi nei mercati online (articolo 49-bis, Cod. Cons.) si aggiungono obblighi di informazione supplementari specifici. È previsto infatti che il fornitore del mercato online debba indicare al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:
Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui ai punti 2., 3. e 4. possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
Le informazioni di cui sopra ai punti 8., 9. e 10. possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al sopra ai punti 8., 9. e 10. se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
Le informazioni sopra elencate formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui sopra al punto 5., o sui costi della restituzione dei beni di cui al punto 9., il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni precontrattuali sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti
e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.
In caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.
L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.