Alto contrasto
Salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme di cui al Decreto Legislativo 251/99 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 150/02 si applicano le seguenti sanzioni (articolo 25, Decreto Legislativo 251/99):
Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale (articolo 26.1, Decreto Legislativo 251/99).
In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall’esercizio dell’attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi (articolo 26.2, Decreto Legislativo 251/99).
Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, numero 689.
LUN-VEN: 8.30 - 12.15
(Stanza 5.23 - 5.22 B)