Alto contrasto
Per commercio elettronico si intende comunemente lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, compresa la commercializzazione di beni o servizi realizzata tramite Internet.
Il commercio elettronico è un mezzo di conclusione dei contratti in forte crescita e dunque di grande attualità. Lo sviluppo dell’e-commerce va, infatti, di pari passo con la maggiore confidenza da parte dei consumatori verso la rete e una maggiore fiducia negli strumenti di pagamento online.
Di seguito riportiamo gli elementi fondamentali della disciplina dell’e-commerce.
Il commercio elettronico viene distinto a seconda del tipo di attività in
Il contratto telematico è il contratto stipulato mediante l’uso del computer. Ciò significa che l’accordo tra i soggetti avviene attraverso lo strumento informatico da loro utilizzato e che dunque non sono presenti nel medesimo luogo.
I contratti così conclusi sono disciplinati:
Per la stipulazione del contratto telematico sono previsti dal D.lgs n. 70/2003 specifici obblighi informativi cui il prestatore deve adempiere:
Ulteriori prescrizioni:
In riferimento ai contratti conclusi tramite Internet si è ormai consolidata la classificazione dei medesimi in:
In questa sede ci occuperemo della seconda categoria (B2C) poiché questi contratti rientrano nella categoria dei contratti a distanza disciplinati dal c.d. codice del consumo. Occorre evidenziare, infatti, che il commercio elettronico non consente ai consumatori, prima della conclusione del contratto, di visionare il bene o il servizio offerto e di conoscerne dettagliatamente le caratteristiche e le qualità - per cui sono considerati la parte debole e maggiormente vulnerabile del rapporto.
Per questo motivo il codice del consumo prevede degli oneri particolari a carico del professionista nella stipulazione di contratti con i consumatori che è bene conoscere per evitare di incorrere in nullità contrattuali o richieste di risarcimento da parte del consumatore.
Il decreto prevede rilevanti esclusioni dall'applicazione delle nuove disposizioni.
Gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni dirette alla conclusione del contratto previste dall’art. 12 del D.lgs n. 70/2003. Tale obbligo di informazione non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
Inoltro dell’ordine
Il prestatore deve dare atto al consumatore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, della ricevuta dell’ordine contenente (art. 13 D.lgs n. 70/2003):
L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
Queste disposizioni non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Riferimenti normativi
Consultazione della normativa di riferimento: www.normattiva.it