Alto contrasto
Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, Art. 15:
Fino al 9 Maggio 2018
All’interno dello stato italiano viene considerata come lingua ufficiale per fornire informazioni ai consumatori solo la lingua italiana. Le informazioni in arabo, tedesco, francese o in altre lingue possono essere fornite, ma sono considerate solo informazioni facoltative ed aggiuntive.
Dal 9 Maggio 2018
Si veda il D.lgs 15 dicembre 2017 n. 231
Nonostante lo statuto di autonomia sancisca l’uguaglianza linguistica, tale diritto è valido solo nei confronti della pubblica amministrazione e del tribunale. Anche nella Provincia Autonoma di Bolzano – Südtirol l’unica lingua d’informazione al consumatore è l’italiano.