Alto contrasto
Secondo il Regolamento (UE) n. 2019/787, le “bevande spiritose” sono definite come prodotti ottenuti tramite:
Il regolamento nell' Allegato I elenca inoltre le 44 categorie autorizzate nell’UE di bevande spiritose, come rum, whisky, gin, vodka, brandy e liquori, con criteri di produzione, designazione, presentazione e origine molto dettagliati.
Il regolamento definisce inoltre le condizioni alle quali le denominazioni legali ammesse per ciascuna categoria o indicazione geografica possono essere utilizzate quando le bevande spiritose sono combinate con altri prodotti alimentari.
La Commissione ha recentemente pubblicato orientamenti sull'etichettatura delle bevande spiritose, che illustrano tutte le norme che gli operatori del settore alimentare devono rispettare per informare correttamente i consumatori in merito al contenuto di un prodotto classificato come bevanda spiritosa o contenente una bevanda di questo tipo.
Indicazioni obbligatorie in etichetta
Per alcune bevande, come quelle a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP), l’etichetta deve rispettare anche le norme aggiuntive relative all’uso del nome geografico e dei metodi tradizionali di produzione.
Di seguito alcuni esempi di denominazioni locali registrate e protette in tutta l'UE:
Le norme applicabili in materia di indicazioni geografiche nel settore dei superalcolici sono stabilite nel regolamento (UE) 2019/787, come nel Regolamento (UE) 2024/1143 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione.
Fonti legali