Alto contrasto
Le suddette direttive sono state trasposte nell’ordinamento nazionale mediante i provvedimenti riportati di seguito:
I produttori italiani di preimballaggi che commercializzano i propri prodotti sul territorio nazionale, possono - in alternativa alle disposizioni CE - applicare la normativa nazionale sugli preimballaggi. In questo caso non possono però applicare il marchio di conformità CE ("e"). Nel caso della commercializzazione di preimballaggi "nazionali" in altri paesi della Comunità Europea la responsabilità è del relativo importatore del paese della Comunità Europea che avrà l'onere verso il locale organo di controllo di provare l'adempimento a tutte le normative applicabili al preimballaggio.
LUN-VEN: 8.30 - 12.15
(Stanza 5.23 - 5.22 B)