Alto contrasto
Il produttore deve osservare alcune regole per quanto riguarda le iscrizioni metrologiche da riportare sugli imballaggi preconfezionati:
le cifre relative alla quantità nominale devono avere le dimensioni seguenti, in relazione alla quantità nominale del contenuto (direttiva Welmec 6.14, decreto ministeriale del 27 febbraio 1979):
| Quantità nominale del prodotto (g o ml) | altezza minima del carattere (mm) |
| < 50 | 2 |
| > 50 - 200 | 3 |
| > 200 - 1.000 | 4 |
| > 1.000 | 6 |
l’indicazione della massa o volume deve essere espressa rispettivamente nelle seguenti unità di misura (direttiva Welmec 6.14):
| nome dell'unità di misura | simbolo | |
| massa | grammo | g kg |
| volume | millilitro centilitro litro | ml mL cl cL l L |
La direttiva OIML R 79 e la direttiva Welmec 6.14 raccomandano di utilizzare unità di misura diverse a seconda della quantità nominale del prodotto:
| Quantità nominale del prodotto (q) | Unità di misura (OIML, Welmec) | |
| massa | q < 1 g 1 g < q < 1.000 g q > 1.000 g | mg g kg o t |
| volume | q < 1.000 mL q > 1.000 mL | mL (ml) o cL (cl) L (l) |
Gli imballaggi preconfezionati devono riportare un marchio o una iscrizione che permetta di identificare il soggetto che ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, nel caso di imballaggi preconfezionati provenienti da paesi terzi, l’importatore stabilito nel territorio nazionale o della Comunità Europea.
Il marchio CEE si basa sulle direttive CE per i preimballaggi (75/106/CEE e 76/211/CEE e successive modifiche). È l'autocertificazione del produttore di un imballaggio preconfezionato della stessa quantità nominale che le disposizioni di cui alla direttiva 75/106/CEE e 76/211/CEE sono state rispettate nella sua produzione. Il produttore può utilizzare il marchio sotto la propria responsabilità. Esso è soggetto a controlli da parte delle autorità. Chi si avvale di tale indicazione, pur non essendovi le condizioni, si rende colpevole di un illecito amministrativo. Il marchio "e" non ha l'effetto di presumere il rispetto delle disposizioni di cui sopra.
Se il produttore sceglie di seguire la legislazione nazionale, non applica il marchio CEE e si assume la responsabilità dell'imballaggio preconfezionato solo a livello nazionale. Se l'imballaggio preconfezionato privo del marchio CEE è venduto in altri paesi CE, la responsabilità è demandata all'importatore di quel paese CE.
Se il produttore sceglie di seguire la legislazione europea, applica il marchio CEE ed assume la responsabilità dell'imballaggio preconfezionato a livello europeo.
Il marchio CEE da riportare sugli imballaggi preconfezionati conformi alle relative norme, è costituito dalla lettera minuscola “e“ , avente l’altezza minima di 3 mm ed una particolare forma, rappresentata nell’allegato II al Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 (disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti – misura CEE).
Il simbolo “e”

Ulteriori informazioni sull'etichettatura trovate nella rubrica "Etichettatura di prodotti alimentari".