Alto contrasto
La nozione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali si riferisce a qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
Per locale commerciale si intende:
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Il professionista fornisce al consumatore le informazioni precontrattuali su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
Inoltre il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore dell’esclusione del diritto di recesso relativamente all’inizio dell’esecuzione della fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale e dell’accettazione dell’esclusione del diritto di recesso (art 59, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 206/2005).
Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.
Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:
N.B.: Le disposizioni menzionate non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro.
Tuttavia, si applicano le disposizioni menzionate nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.