Alto contrasto
Principalmente gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali (funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nelle transazioni commerciali), devono essere provvisti di verificazione prima o della valutazione di conformità, riconoscibile dai simboli riportati sulla targhetta metrologica.
I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione di cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo con l'apposito modello per e-mail o posta elettronica certificata.
I titolari di contatori d'acqua e calore (solo condomìni con più di 8 condòmini), i titolari di contatori del gas e loro dispositivi di conversione e di contatori dell'energia elettrica devono effettuare la comunicazione tramite l'apposito portale informatico "Telemaco".
Lo strumento di misura, comunque già provvisto di verificazione prima o della valutazione di conformità, deve essere sottoposto dal titolare dello strumento alla verificazione periodica, se:
Nel primo caso lo strumento non può più essere messo in servizio 45 giorni dopo la richiesta di verificazione periodica, se l'organismo di verifica non ha effettuato la verificazione periodica entro tale termine.
In entrambi gli ultimi due casi lo strumento può essere usato per un massimo di 10 giorni, se provvisto di sigilli provvisori applicati dal riparatore e successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'organismo di verifica, fino all'esecuzione della verificazione stessa. La verificazione periodica è eseguita dall'organismo di verifica entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
La verificazione periodica è eseguita da uno dei seguenti soggetti:
Note:
L'ufficio metrico della Camera di commercio di Bolzano effettua la verificazione periodica solamente di quegli strumenti, per i quali non esista a livello nazionale un organismo di verifica (art. 18, comma 2 del decreto del Ministro 93/2017)
Laboratori o Organismi di verifica abilitati in Austria, Germania o altri paesi UE non possono effettuare le verifiche periodiche in Italia se non accreditati da Accredia e abilitati da Unioncamere!
La verificazione periodica è programmata secondo la periodicità indicata in tabella e stabilita dalla seguente normativa:
Lo strumento di misura deve essere munito del libretto metrologico da parte dell'organismo di verifica a titolo gratuito. Il titolare ha l'obbligo di conservarlo insieme all'eventuale ulteriore documentazione prescritta e a richiesta deve consegnarlo agli organi di controllo.
L'inosservanza degli obblighi da parte del titolare degli strumenti è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500,00 € a 1.500,00 € per ciascuno strumento, salvo che il fatto costituisca reato.
LUN-VEN: 8.30 - 12.15
(Stanza 5.23 - 5.22 B)