Alto contrasto
Il codice civile prevede l’obbligo per il venditore di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi (art. 1490 cod. civ.).
Garanzia dall’evizione
Il venditore è tenuto a garantire il compratore dall'evizione, che si verifica quando il compratore, successivamente alla vendita, perde la proprietà della cosa acquistata (come ad esempio nel caso in cui la cosa sia stata rivendicata da un terzo, cosicché il compratore ne perde la proprietà).
Garanzia dai vizi
Il venditore è tenuto a garantire il compratore dai difetti della cosa che pregiudicano il suo valore o comunque la sua utilizzabilità. Il compratore viene tutelato diversamente a seconda del tipo di vizio della cosa:
Garanzia di buon funzionamento
Questa garanzia è prevista per la vendita di cose mobili e deve essere espressamente pattuita nel contratto. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro 6 mesi dalla scoperta.