Controlli in contraddittorio

Descrizione controlli in contraddittorio previsti dal D.M. 93/2017

Il decreto del Ministro numero 93/2017 ha previsto con l'articolo 5, comma 2 che i soggetti interessati nella misurazione possano richiedere alla Camera di commercio competente per territorio l’esecuzione di controlli in contraddittorio, per valutare l’idoneità di uno strumento in servizio.

Sono sottoponibili a controllo in contraddittorio tutti gli strumenti di misura utilizzati per le seguenti finalità:

  • motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico
  • protezione dell'ambiente
  • tutela dei consumatori
  • imposizione di tasse e di diritti
  • lealtà delle transazioni commerciali

Chi può richiederlo

Il titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. Per titolare dello strumento si intende la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.

Quando si può richiedere

A differenza della verificazione periodica, il controllo non avviene secondo periodicità predefinite, ma può essere richiesta ogni qual volta una parte interessata nella misurazione ritenga necessario verificare lo strumento in uso.

Quanto costa

Il soggetto richiedente il contraddittorio dovrà sostenere i seguenti costi:

  1. sopralluogo per assistere alla rimozione dello strumento: 51,00 € + IVA da saldare alla ricezione della fattura che verrà emessa dopo il sopralluogo;
  2. sopralluogo per assistere all’esecuzione delle prove ed il rilascio della relazione finale con l’esito del contraddittorio: 51,00 € + IVA da saldare alla ricezione della fattura che verrà emessa dopo il sopralluogo. Nel caso che l'Organismo non abbia sede in provincia di Bolzano, sarà da sostenere il costo previsto dall'Ufficio metrico della Camera di commercio dove ha sede l'organismo;
  3. i costi relativi alla prestazione fornita dall’Organismo individuato per l’esecuzione delle prove, le spese di trasporto e di rimozione dello strumento.

Gli importi sono a carico del soggetto richiedente in caso di esito positivo (articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro numero 93/2018), in caso di esito negativo è a carico del titolare dello strumento.

Come avviene il contraddittorio

Il soggetto richiedente dovrà presentare al Servizo metrico della Camera di commercio il modello di richiesta rimozione di strumento metrico. Successivamente il personale del Servizio metrico concorderà una data con gli interessati e presenzierà alla rimozione dello strumento. Per l’esecuzione delle prove previste si ricorrerà ad idoneo laboratorio, che dovrà essere individuato dal soggetto che richiede il contraddittorio che, successivamente alla formalizzazione di un contratto con il laboratorio stesso, presenterà la richiesta di controllo in contraddittorio. In data concordata verranno eseguite le prove in contraddittorio presso il laboratorio individuato, e, successivamente il personale del Servizio metrico che presenzia e coordina le stesse, rilascerà una relazione con gli esiti del contraddittorio.

Laboratori ed organismi di prova

Il soggetto a cui rivolgersi, per l’esecuzione delle prove, dovrà rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti, per la tipologia e le portate dello strumento oggetto del contraddittorio:

  • Organismo accreditato ai sensi del decreto del Ministro numero 93/2017
  • Laboratorio di Taratura accreditato (LAT)
  • Soggetto che dispone della strumentazione prevista dall’allegato II del decreto del Ministro numero 93/2017 preventivamente validata da un Servizio Metrico della Camera di Commercio

Detto soggetto dovrà avere sede operativa nella provincia di Bolzano. Si consiglia di contattare il Servizio metrico per valutare l’idoneità del soggetto prescelto.

Quali sono i tempi

Il servizio metrico garantisce la rimozione del contatore entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, e l’emissione della relazione finale entro 30 giorni dalla richiesta di controllo in contraddittorio. Quest’ultimo termine, potrà essere sospeso ai sensi dell’art. 6. c) della L. 241/1990, per un massimo di 90 giorni, nel caso in cui il laboratorio incaricato non dovesse fornire disponibilità immediata all’esecuzione delle prove.

Modalità di richiesta

Nell’apposita sezione modulistica del Servizio metrico è pubblicata la relativa modulistica da utilizzare.

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