Alto contrasto
Non sono soggetti all’obbligo del marchio di identificazione e dell’indicazione del titolo (articolo 12, Decreto Legislativo. 251/99):
Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera, ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati (articolo 19, del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).
Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all’atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell’involucro stesso o rottura dei sigilli. La sigillatura e la marchiatura deve avvenire in base a quanto disposto dall’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02.
I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l’indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.
I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo (articolo 24.4, Decreto Legislativo 251/99).
LUN-VEN: 8.30 - 12.15
(Stanza 5.23 - 5.22 B)