Alto contrasto
Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui:
sono previsti i seguenti obblighi a carico dell’impresa:
1) Informazioni precontrattuali
Il professionista deve fornire al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, solamente le seguenti informazioni:
Tali informazioni possono anche non essere fornite su formato cartaceo o altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito.
Per “supporto durevole” si intende ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni e di riprodurle in futuro.
Il professionista deve essere in grado di dimostrare di avere dato al consumatore tutte le informazioni.
Si evidenzia che il diritto di recesso è escluso nel caso di effettuazione di lavori di riparazione e manutenzione urgenti.
ATTENZIONE! Si ricorda che in caso di violazione di quest’obbligo di informazione il periodo di recesso per il consumatore termina 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale di 14 giorni generalmente previsto.
Le informazioni precontrattuali devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
2) Stipulazione del contratto
Il contratto deve contenere tutte le informazioni precontrattuali previste dalla legge e dovrà pertanto essere integrato con le informazioni che non sono state date prima della conclusione dello stesso.
3) Copia del contratto firmato
Il professionista fornisce al consumatore la copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo, o, se il consumatore è d’accordo, su altro mezzo durevole.