Alto contrasto
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici disciplina i requisiti essenziali e gli obblighi relativi ai cosmetici. Esso è integrato dal Regolamento (UE) n. 655/2013, che stabilisce i criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici.
Secondo la definizione, i cosmetici sono «qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei».
Persona responsabile
Il regolamento introduce la figura della persona responsabile, cioè l’operatore economico incaricato di garantire che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato europeo sia conforme alle disposizioni del regolamento corrispondente. La persona responsabile è chiunque immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico con il proprio nome o marchio.
Può essere:
La Persona Responsabile ha numerosi compiti, tra cui:
Obbligo di notifica
Prima di immettere un cosmetico sul mercato, la persona responsabile deve effettuare la notifica elettronica tramite il Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).
La notifica contiene:
Informazioni obbligatorie
L’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce le informazioni che devono obbligatoriamente comparire sull’imballaggio e sul contenitore del prodotto cosmetico.
Le indicazioni obbligatorie sono:
Queste informazioni devono essere facilmente leggibili, visibili e indelebili. Tutte le informazioni in etichetta devono essere riportate nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale. Se il prodotto cosmetico viene commercializzato in Italia le informazioni in etichetta devono essere rese disponibili anche in lingua italiana.
Inquadramento e normativa