Alto contrasto
Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 84 del 17 febbraio 2003 si prefigge lo scopo di fornire ai consumatori le informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove, cioè dei veicoli a motore della categoria M1 che non siano stati precedentemente venduti se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione.
Il responsabile del punto vendita, cioè la persona fisica o giuridica che gestisce la struttura dove sono esposte o offerte in vendita o in leasing le autovetture nuove, deve adempiere ai seguenti obblighi:
Il materiale promozionale destinato al grande pubblico per la commercializzazione dei veicoli, ad esempio i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari deve contenere in modo leggibile e comprensibile i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di anidride carbonica dei veicoli cui si riferisce.
È inoltre vietato apporre sulle etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di anidride carbonica non conformi a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 84/2003.
La Camera di commercio di Bolzano ha il compito di vigilare in merito all’osservanza di quanto stabilito dal decreto presidenziale in questione ed informa periodicamente il Ministero delle attività produttive.
A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo agli obblighi citati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Vendita di autovetture nuove ed informazione al consumatore