Alto contrasto
A partire dal 13 febbraio 2026 l'emissione del FIR in formato digitale diventa obbligatoria per gli operatori iscritti al RENTRI nei seguenti casi:
Il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI.
Il formulario è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:
L’applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:
L’applicazione, che è disponibile anche per dispositivi mobili, permette la trasmissione al RENTRI:
Il FIR digitale viene aggiornato da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione, tramite i propri sistemi gestionali, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.
Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto. Inoltre, dovrà essere sottoscritto digitalmente anche da eventuali altri soggetti coinvolti nella fase di trasporto (p.es. nel caso di trasbordo).
Il destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti.
Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa cartacea del formulario digitale, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.
N.B.
La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario consente al produttore, nel caso di conferimento a soggetto autorizzato: di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per escludere la responsabilità del produttore per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e vale ai fini dell’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la verifica dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.