Alto contrasto
Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.
La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto delle tempistiche previste dall’art. 190, comma 1 del Dlgs. 120/2006 per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.
La trasmissione può essere effettuata mediante:
La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.