Alto contrasto
L'iscrizione in cat. 8 è necessaria per svolgere l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Definizioni:
Il commerciante o l’intermediario estero senza detenzione del rifiuto che opera in qualità di notificatore o di soggetto che organizza la spedizione di rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero deve essere iscritto all'Albo in categoria 8. Detto obbligo non si applica invece all'intermediario/commerciante estero in quanto destinatario della spedizione proveniente dall’Italia (v. circolare del Comitato Nazionale del 01.08.2019, n. 9).
I criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 sono stati fissati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo prot. n. 02/CN/ALBO del 15 dicembre 2010, efficace dal 18 febbraio 2011.
La categoria 8 è suddivisa in classi, in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati. Per ciascuna classe sono previsti requisiti specifici:
Normativa di riferimento: