Alto contrasto
1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, lettera, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’AEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il “produttore”:
[…]
5. Il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21, qualora la spedizione di AEE usate sospettate di essere Raee avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all'allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.