Alto contrasto
In linea di principio, i rifiuti derivanti da taluni prodotti di plastica monouso devono essere gestiti secondo sistemi collettivi di raccolta e trattamento, al cui finanziamento e/o organizzazione provvedono i produttori dei relativi prodotti.
I produttori del prodotto hanno pertanto l’obbligo di aderire a detti sistemi.
Gli utilizzatori o le altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, possono aderire ai menzionati sistemi anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.
Piú precisamente, per regime di responsabilitá estesa del produttore, la norma di riferimento (art. 183, comma 1, lett. g-bis) del D.lgs. 152/2006) intende le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilitá finanziaria o la responsabilitá finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
Per produttore si intende:
I produttori dei prodotti menzionati alle pagine successive, stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea adempiono ai rispettivi obblighi tramite una persona fisica o giuridica stabilita sul territorio italiano quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi e l’iscrizione al Registro dei produttori (v. articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. 152/2006):
I produttori stabiliti sul territorio italiano, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato al D.lgs. 196/2021, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.
I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai menzionati sistemi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La sanzione è applicata dalla provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.