Alto contrasto
Per una tutela dell’ambiente più efficace ed efficiente, gli imballaggi devono essere adeguatamente etichettati.
Il sistema di etichettatura ambientale consiste in un sistema di codici e abbreviazioni per indicare la natura di tutte le tipologie di materiali di imballaggio (primari, secondari e terziari) utilizzati. Dette informazioni devono essere riportate secondo le disposizioni della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
I menzionati obblighi sono in vigore dal 01.01.2023
Gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura ambientale e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Dal 1. gennaio 2023 si applicano inoltre gli obblighi di etichettatura degli imballaggi che riguardano le informazioni da fornire ai consumatori per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.
Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è stato pubblicato il 22.11.2022 il decreto n. 360 del 28.09.2022 recante le linee guida tecniche per l’etichettatura degli imballaggi. Le informazioni obbligatorie contenute nelle linee guida devono essere rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
Esclusione prodotti con etichetta energetica
In data 26.01.2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un interpello, nel quale stabilisce che l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, ai sensi dell’art. 219, comma 5 del D.lgs. 152 del 2006, non si applica ai prodotti per i quali esiste già un obbligo di etichettatura sull’efficienza energetica ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/1369, tra i quali pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche.