Variazioni anagrafiche

Ai sensi dell’art. 18 del DM 120/2014 le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione competente delibera sulla comunicazione di variazione.

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