Alto contrasto
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato (art. 11, prf. 4, del regolamento (UE) n. 517/2014), indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, comunicano dal
24 luglio 2019 alla Banca Dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, comunicano dal 24 luglio 2019 alla Banca Dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
L’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica dal 24 settembre 2019, per via telematica alla Banca Dati le seguenti informazioni:
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
L’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica dal 24 settembre 2019 per via telematica alla Banca Dati le seguenti informazioni:
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
L’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica dal 24 settembre 2019 per via telematica alla Banca Dati le seguenti informazioni:
Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
Gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati