Alto contrasto
Sono tenute alla certificazione e all’iscrizione al Registro F-Gas le persone fisiche che svolgono le seguenti attività (art. 7, DPR 16 novembre 2018, n. 146):
a) Attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigoriferi, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, tra cui:
b) Attività su apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra:
c) Attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
d) Recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature fisse che li contengono.
Le persone fisiche che intendano svolgere le attività sopra elencate sono tenute a iscriversi preventivamente al Registro F-Gas.
L’iscrizione al Registro F-Gas costituisce obbligo di legge per i soggetti indicati ed è requisito indispensabile per l’ottenimento dei certificati.
Per ottenere la certificazione, l’interessato deve presentare richiesta ad uno degli organismi di certificazione accreditati e superare un esame teorico-pratico, basato sui requisiti minimi previsti per il settore di attività.
Il certificato ha una validità decennale e deve essere rinnovato, su richiesta dell’interessato, entro 60 giorni dalla data di scadenza dello stesso.
Sono tenute all’attestazione e all’iscrizione al Registro F-Gas le persone fisiche che svolgono le seguenti attività (art. 9, DPR 16 novembre 2018, n. 146):
L’iscrizione al Registro F-Gas è prescritta dalla normativa vigente e rappresenta requisito necessario per il rilascio dell’attestato da parte di organismi di attestazione della formazione.
Al fine di ottenere l’attestato, la persona fisica è tenuta a presentare apposita richiesta e a frequentare un corso di formazione conforme ai requisiti minimi di competenza e conoscenza stabiliti per il settore di attività, entro otto mesi dalla data di iscrizione al Registro.
Obbligo di certificazione e iscrizione al Registro Telematico Nazionale F-Gas