Alto contrasto
Entro il 31 dicembre 2024 (oppure entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018), i rifiuti derivanti dai seguenti prodotti di plastica monouso devono essere gestiti nell'ambito dei sistemi di gestione degli imballaggi (v. Titolo II della Parte IV del D.lgs. 152/2006) oppure di sistemi da istituire appositamente:
I produttori devono, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurare la copertura dei costi di seguito indicati:
a) i costi delle misure di sensibilizzazione dei consumatori;
b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.
Allegato E, sezione I del D.lgs.196/2021