Alto contrasto
Il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
A partire da tale data non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI (che comporta il passaggio al registro in formato digitale) tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo.
Rientrano in questa situazione:
Devono utilizzare il nuovo modello che può essere scaricato dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024 e che deve essere vidimato presso le Camere di Commercio.
Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.
I registri cartacei devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche nel momento in cui l'operatore è tenuto all'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale.
Le pagine stampate devono essere vidimate presso la Camera di commercio e poi compilate manualmente o utilizzando un software gestionale.
Maggiori dettagli relativi alla tenuta e alla stampa del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo, si ritrovano nella modalità operativa "Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico" riportata nelle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI. La Modalità Operativa illustra come tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo nel periodo che va dall’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 sino alla data di iscrizione al RENTRI.