Alto contrasto
Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
A seguito della conversione del D.L. n. 77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato l’art. 230, c. 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie di cui ai codici CER 200304 e 200306 sono classificati rifiuti speciali e non più rifiuti urbani. Gli stessi possono pertanto essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Il Comitato Nazionale con propria circolare n. 14 del 21/12/2021 ha specificato che le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti di iscrizione, possono continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.
La legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Legge 40/2025 - (GU Serie Generale n. 76 del 01-04-2025) classifica come rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 20.03.99) i rifiuti generati da eventi calamitosi (esclusi quelli contenenti amianto), nonché quelli residuati dalla selezione di materiali contenenti amianto, matrici recuperabili, rifiuti pericolosi, RAEE, pile e accumulatori. Al fine di anticipare i tempi di risposta operativa in situazioni emergenziali e ridurre la necessità di interventi autorizzativi straordinari, le imprese iscritte in categoria 1, qualora interessate, possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER: “20.03.99 – Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, di cui alla Legge Quadro n. 40/2025.”
Comunicato dell’Albo gestori ambientali
La circolare n. 7 del 28/07/2022 chiarisce alcuni aspetti relativi al cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano in relazione alla definizione regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre fornisce un quadro sulle categorie di iscrizione per il trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
Normativa di riferimento: