Alto contrasto
Con le deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e n. 8 del 12 settembre 2017 sono stati introdotti nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione.
La circolare n. 7 del 28/07/2022 chiarisce alcuni aspetti relativi al cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano in relazione alla definizione regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre fornisce un quadro sulle categorie di iscrizione per il trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
Le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 2-bis nonché il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi/pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente (deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025).
Il comma 7 dell’art 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.