Alto contrasto
Solamente i produttori iniziali di rifiuti possono delegare i soggetti di cui all’articolo 18 del D.M. 59/2023 per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla trasmissione dei dati al RENTRI. In seguito verrà approfondito il ruolo di questi soggetti e spiegata la procedura di conferimento della delega.
Tutti i soggetti iscritti al RENTRI invece possono incaricare una o più persone fisiche all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI.
L’incaricato è una persona fisica che accede al RENTRI, come utente, per conto del rappresentante dell'operatore. L’incaricato può essere una persona interna o esterna all’operatore e non necessariamente deve essere un soggetto con titolo di rappresentanza.
L'utente (rappresentante dell'operatore) dopo la procedura di accreditamento può in qualsiasi momento autorizzare uno o più incaricati tramite l'area riservata dell'operatore. Un incaricato può a sua volta autorizzare altri incaricati (sub-incaricati).
Ciascun incaricato (o sub-incaricato) accede al RENTRI con il proprio dispositivo di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE). L'elenco degli incaricati (o sub-incaricati) che sono autorizzati ad agire per conto di un operatore può essere visualizzato in qualsiasi momento nell'area utente dell'operatore.
La delega comprende l'iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e ogni altro adempimento previsto dal D.M. 59/2023.
E' possibile limitare la delega alla sola iscrizione e trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico senza delegare la trasmissione dei dati del FIR.
Le informazioni trasmesse al RENTRI dal soggetto delegato possono essere consultate in qualsiasi momento dal soggetto delegante (produttore iniziale di rifiuti) mediante accesso al portale www.rentri.gov.it.
La delega non ricomprende la delega per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti che invece è disciplinata dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006.
I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.
La delega ai soggetti delegati può essere comunicata in due modalità:
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto.
Se il produttore iniziale di rifiuti deve iscrivere più unità locali può delegare soggetti diversi.
La delega può essere annullata dal soggetto delegato o dal produttore iniziale dei rifiuti. In entrambi i casi l'annullamento viene notificato tramite PEC dal sistema.
Qualora l'iscrizione del produttore iniziale dei rifiuti sia effettuata dal soggetto delegato, il produttore iniziale dei rifiuti viene informato tramite comunicazione via PEC del completamento della pratica di iscrizione al RENTRI.
Il soggetto delegato, sulla base degli accordi con il produttore iniziale di rifiuti, può indicare se il pagamento del contributo annuale e dei diritti di segreteria viene effettuato dal produttore stesso o dal soggetto delegato.
Il produttore iniziale di rifiuti, ricevuta la comunicazione via PEC del completamento della pratica di scrizione al RENTRI, può accedere al portale www.rentri.gov.it per confermare i dati inseriti, attivando così la delega, oppure annullandola. E' possibile validare i dati inseriti dal soggetto delegato anche attraverso conferma immediata della PEC ricevuta.
In caso di conferma della delega viene attivata un’area riservata tramite la quale il produttore inziale di rifiuti potrà consultare l’attività svolta dal soggetto delegato per proprio conto.
Si veda anche la modalità operativa 3 "Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59".