Alto contrasto
A decorrere dal 3 luglio 2024, i contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande, nonché imballaggi compositi di bevande i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
Sono esclusi:
La messa a disposizione sul mercato nazionale di questi prodotti è consentita fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente al 3 luglio 2024.
L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle citate è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 % del fatturato del trasgressore.
La sanzione è applicata dalla provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi
Sono esclusi:
dal 3 luglio 2024 per recipienti usati per contenere liquidi (art. 6, all. parte C)