Alto contrasto
Requisiti professionali (almeno uno deve essere dimostrato) LP 58/1988, art. 22, DPGP 11/1989, artt. 29, 30, 31
oppure
oppure
Titoli di studio conseguiti all’estero
Affinché i diplomi e i titoli accademici conseguiti in uno Stato estero abbiano valore legale in Italia, è necessario il loro riconoscimento. La Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi può valutare e decidere se tali titoli siano sufficienti per ottenere l’abilitazione (ai sensi dell’art. 29 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 11/1989 e fermo restando le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento delle qualificazioni professionali, di attestati e diplomi di formazione professionale, nonché dei titoli scolastici e accademici conseguiti all’estero). A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
Affinché la commissione possa procedere alla valutazione, è necessario che alla domanda di verifica dei requisiti per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi vengano allegati i seguenti documenti.
Al posto del riconoscimento da parte della Commissione per l'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi, la domanda di verifica dei requisiti per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi, a dimostrazione del requisito professionale, può essere corredata anche da un diploma scolastico o titolo accademico dichiarato equipollente.
L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma o titolo academico conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico diploma o titolo conseguibile in Italia.
Attività lavorativa effettuata / qualifica professionale raggiunta in un Paese CE
Persone (cittadini UE ed extra-UE) con esperienza professionale estera (UE ed extra-UE) nel settore dei pubblici esercizi possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione professionale per la conduzione di pubblici esercizi. Il modulo di domanda interamente compilato (disponibile sul sito web del Provincia autonoma di Bolzano), insieme a tutti i documenti necessari elencati nel modulo stesso, deve essere presentata direttamente all’Area funzionale Turismo della Provincia autonoma di Bolzano.
(1) Per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 – lettera l, m, n del D.P.R. 445/2000, in alternativa l'ufficio competente della Camera di Commercio può effettuare l’autenticazione delle copie se vengono esibiti i documenti originali.
(2) Sono "traduzioni ufficiali" quelle:
- di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
- della rappresentanza diplomatica o consolare del paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato formato.
Titoli di studio e piani di studi in lingua tedesca non devono essere tradotti.
Legalizzazione: è la certificazione di un documento che ne garantisce l’autenticità; bisogna rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica all’estero (Ambasciata d’Italia e Consolato italiano). I titoli della Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia, Estonia e Ungheria sono esenti dall'obbligo di legalizzazione a causa di accordi bilaterali.
LUN-MER: 8.30 - 12.15
GIO del cittadino: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
VEN: 8.30 - 12.15