Alto contrasto
L'impresa artigiana è un'impresa la cui attività è compresa nell'elenco delle attività di cui all'articolo 9, classificabili come "di tipologia artigianale", e che soddisfa almeno tre dei seguenti requisiti:
Le imprese artigiane possono essere gestite in forma di impresa individuale oppure in forma di cooperativa, di consorzio oppure in forma di società, esclusa la società per azioni e la società in accomandita per azioni.
Qualora la forma prescelta sia quella di società in nome collettivo, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero se uno dei soci, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1.
Qualora la forma prescelta sia quella della società in accomandita semplice, essa è considerata artigiana se la maggioranza degli accomandatari, ovvero uno dei soci accomandatari, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1.
Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l’impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o nelle società composte da due soci almeno uno di essi, che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale.
Sono considerate consorzi artigiani o cooperative artigiane le associazioni fra singole imprese artigiane ovvero le associazioni fra imprese di diversi settori, a condizione che le imprese artigiane siano in prevalenza numerica. In entrambi i casi queste associazioni perseguono lo scopo di eseguire in comune lavori e servizi oppure di coordinarli.
È considerato imprenditore artigiano colui che secondo il vigente ordinamento dell’artigianato, legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, lavora personalmente nel comparto produttivo, organizzativo, amministrativo o commerciale dell’impresa artigiana.
Il regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 30.06.2009, è entrato in vigore in data 01.07.2009.
Contestualmente all'avvio dell'attività artigiana, l'impresa presenta alla Camera di Commercio, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica di cui agli articoli 9 e 9/bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche.
L'Artigianato verifica se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme e se sussistono le caratteristiche per l'inquadramento come impresa artigiana.
Inoltre dispone in merito alla posizione assicurativa previdenziale degli artigiani e dei loro collaboratori familiari, trasmettendo i dati relativi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (legge 8 agosto 1985, n.443)
Iscrizione, modificazione, cancellazione di attività artigiane su denuncia entro 15 giorni dalla data della denuncia
Responsabili del procedimento:
Dr. Georg Tiefenbrunner - direttore d'ufficio
LUN-MER: 8.30 - 12.15
GIO del cittadino: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
VEN: 8.30 - 12.15