Alto contrasto
La domanda di conciliazione in materia di consumo può essere compilata sia in tedesco che in italiano. La procedura può svolgersi altresì in tedesco ed in italiano.
La domanda può essere ritirata dalla parte istante in qualsiasi momento.
Il verbale di accordo non costituisce titolo esecutivo per il quale occorrerà procedere con omologa presso il Tribunale di competenza.
Il conciliatore può dichiarare concluso il procedimento incaricando la Segreteria di darne notizia alle parti:
Il procedimento di conciliazione si può avviare
Il procedimento di conciliazione può essere presentata in modalità:
Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli.
Ai sensi dell’art.141-bis comma 2 del d.lgs. 206/2005 e salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, l’Organismo di conciliazione ADR-Consumer esclude il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:
Le controversie di consumo nascenti dall'e-commerce non vengono trattate dal presente Organismo di conciliazione ADR-Consumer, fatti salvi i protocolli di intesa che la Camera di commercio di Bolzano ha in essere con strutture riconosciute, nell’osservanza di un più generale principio di sussidiarietà.