Alto contrasto
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile (con decorrenza 01.02.2022 il comma 3 dell’art. 5, della legge n. 39/1989 è stato riformulato nel seguente modo):
(*) Non sono incompatibili rapporti di lavoro part time fino al 50% presso pubbliche amministrazioni.
(**) Le imprese esercenti servizi finanziari, di cui all'art. 4 D.Lgs 59/2010, sono le seguenti:
L'esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione.
In base alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-242/23), non è da considerare, in via generale, incompatibile l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare con quella di amministratore di condominio. In base alla Circolare n. 25145 dd. 25.07.2025 del MIMIT, non esiste dunque un’incompatibilità stabilita a priori dell’esercizio congiunto delle attività di amministratore di condomini ed agente immobiliare, limitando l’inibizione dell’attività regolamentata nel solo caso di esercizio congiunto nei confronti di uno stesso bene o di beni comparabili.
L'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli (legge 39/1989, art. 5, comma 3bis).
L'esercizio di attività incompatibili comporta la cancellazione dell'attività dal Registro delle imprese e quindi il divieto di esercizio dell'attività di mediazione.
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