Alto contrasto
In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal Decreto Ministeriale n. 361 del 31 ottobre 2003, emanato dal Ministero Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il citato decreto ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche e conferendo loro poteri di accertamento per:
Cronotachigrafo:
i miei mezzi devono avere il tachigrafo? Devo scaricare e registrare i relativi dati?
Per eventuali richieste sulla corretta interpretazione del Regolamento CE n. 561/2006 in riferimento ai veicoli e soggetti obbligati all'installazione ed uso del cronotachigrafo è competente l'Ufficio Tutela Sociale del Lavoro (Ufficio 19.2) della Provincia Autonoma di Bolzano.
La normativa ed i mezzi interessati
La normativa che regola l’utilizzo del cronotachigrafo digitale è europea e si fonda essenzialmente su due regolamenti del Consiglio del 20 dicembre 1985, e cioè il regolamento CEE n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento CEE n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Il regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998 ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale regolamento è completato da un allegato di natura tecnica (allegato 1B) che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell’apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività.
Il regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 ha abrogato e sostituito il regolamento CEE 3820/85, ha modificato i regolamenti CEE n.3821/85 e CE 2135/98 ed ha fissato il nuovo termine legale per l'obbligo del TD al 1 maggio 2006.
La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione del Tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali:
Mezzi interessati
I cronotachigrafi digitali devono inoltre essere installati - alla sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico - sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 ed adibiti al trasporto su strada di:
se la trasmissione dei segnali all'apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico.
Mezzi esentati
Sono tuttora esentati dall’obbligo di usare i cronotachigrafi i veicoli di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) numero 561/2006 del 15.03.2006:
Inoltre con il DM n. 236 del 6 agosto 1999 vengono esentati:
Infine con DM del 20 giugno 2007, sulla base del regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, sono state approvate ulteriori esenzioni a livello nazionale. Con tale decreto il Ministero dei Trasporti ha decretato che i trasporti che vengono effettuati con i seguenti mezzi non sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 5-9 del regolamento n. 561/2006 relativamente all'età del personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodo di riposo:
La normativa è integrata da circolari, emanate dai diversi soggetti che coordinano le attività sull'implementazione del cronotachigrafo digitale in Italia:
Circolari ministeriali:
Circolari Unioncamere
Circolari della Camera di commercio di Bolzano
LUN-MER: 8.30 - 12.15 e 14.30 - 16.30
GIO del cittadino: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
VEN: 8.30 - 12.15